Art. 533 c.c. Nozione
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. L’erede può chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi.
2. L’azione è imprescrittibile, salvi gli effetti della usucapione rispetto ai singoli beni.