Art. 516 c.c. Termine per l’esercizio del diritto alla separazione
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il diritto alla separazione deve essere esercitato entro il termine di tre mesi dall’apertura della successione.
1. Il diritto alla separazione deve essere esercitato entro il termine di tre mesi dall’apertura della successione.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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