Art. 512 c.c. Oggetto della separazione
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. La separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede assicura il soddisfacimento, con i beni del defunto, dei creditori di lui e dei legatari che l’hanno esercitata, a preferenza dei creditori dell’erede.
2. Il diritto alla separazione spetta anche ai creditori o legatari che hanno altre garanzie sui beni del defunto.
3. La separazione non impedisce ai creditori e ai legatari che l’hanno esercitata, di soddisfarsi anche sui beni propri dell’erede.