Art. 512 c.c. Oggetto della separazione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede assicura il soddisfacimento, con i beni del defunto, dei creditori di lui e dei legatari che l’hanno esercitata, a preferenza dei creditori dell’erede.

2. Il diritto alla separazione spetta anche ai creditori o legatari che hanno altre garanzie sui beni del defunto.

3. La separazione non impedisce ai creditori e ai legatari che l’hanno esercitata, di soddisfarsi anche sui beni propri dell’erede.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.