Art. 469 c.c. Estensione del diritto di rappresentazione. Divisione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La rappresentazione ha luogo in infinito, siano uguali o disuguali il grado dei discendenti e il loro numero in ciascuna stirpe.

2. La rappresentazione ha luogo anche nel caso di unicità di stirpe.

3. Quando vi è rappresentazione, la divisione si fa per stirpi.

4. Se uno stipite ha prodotto più rami, la suddivisione avviene per stirpi anche in ciascun ramo, e per capi tra i membri del medesimo ramo.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.