Art. 467 c.c. Nozione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La rappresentazione fa subentrare i discendenti... nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato.

2. Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l’istituto non possa o non voglia accettare la eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.

Testo in vigore dal 7 febbraio 2014

Note di aggiornamento

Aggiornamento (15)

La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 14 aprile 1969, n. 79 (in G.U. 1a s.s. 23/04/1969, n. 105), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo “limitatamente alla parte in cui esclude dalla rappresentazione il figlio naturale di chi, figlio o fratello del de cuius, non potendo o non volendo accettare, non lasci o non abbia discendenti legittimi”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.