Art. 356 c.c. Donazione o disposizione testamentaria a favore del minore

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Chi fa una donazione o dispone con testamento a favore di un minore, anche se questi è soggetto alla patria potestà, può nominargli un curatore speciale per l’amministrazione dei beni donati o lasciati.(223)

2. Se il donante o il testatore non ha disposto altrimenti, il curatore speciale deve osservare le forme stabilite dagli articoli 374 e 375 per il compimento di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione.

3. Si applica in ogni caso al curatore speciale l’art. 384.

Testo in vigore dal 7 febbraio 2014

Note di aggiornamento

Aggiornamento (223)

Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l’art. 59, comma 1) che “Al primo comma dell’articolo 356 del codice civile le parole: ”potestà dei genitori“ sono sostituite dalle seguenti: ”responsabilità genitoriale“.”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.