Art. 355 c.c. Protutore
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Sono applicabili al protutore le disposizioni stabilite per il tutore in questa sezione.
2. Non si nomina il protutore nei casi contemplati nel primo comma dell’art. 354.
1. Sono applicabili al protutore le disposizioni stabilite per il tutore in questa sezione.
2. Non si nomina il protutore nei casi contemplati nel primo comma dell’art. 354.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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