Art. 2959 c.c. Ammissioni di colui che oppone la prescrizione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. L’eccezione è rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l’obbligazione non è stata estinta.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.