Art. 2959 c.c. Ammissioni di colui che oppone la prescrizione
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. L’eccezione è rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l’obbligazione non è stata estinta.