Art. 2957 c.c. Decorrenza delle prescrizioni presuntive
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il termine della prescrizione decorre dalla scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione.
2. Per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali il termine decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato; per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall’ultima prestazione.