Art. 2953 c.c. Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni.