Art. 2950 c.c. Prescrizione del diritto del mediatore
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Si prescrive in un anno il diritto del mediatore al pagamento della provvigione.
1. Si prescrive in un anno il diritto del mediatore al pagamento della provvigione.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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