Art. 2931 c.c. Esecuzione forzata degli obblighi di fare

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Se non è adempiuto un obbligo di fare, l’avente diritto può ottenere che esso sia eseguito a spese dell’obbligato nelle forme stabilite dal codice di procedura civile.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.