Art. 2931 c.c. Esecuzione forzata degli obblighi di fare
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Se non è adempiuto un obbligo di fare, l’avente diritto può ottenere che esso sia eseguito a spese dell’obbligato nelle forme stabilite dal codice di procedura civile.