Art. 2930 c.c. Esecuzione forzata per consegna o rilascio

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Se non è adempiuto l’obbligo di consegnare una cosa determinata, mobile o immobile, l’avente diritto può ottenere la consegna o il rilascio forzati a norma delle disposizioni del codice di procedura civile.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.