Art. 2930 c.c. Esecuzione forzata per consegna o rilascio
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Se non è adempiuto l’obbligo di consegnare una cosa determinata, mobile o immobile, l’avente diritto può ottenere la consegna o il rilascio forzati a norma delle disposizioni del codice di procedura civile.