Art. 2875 c.c. Eccesso nel valore dei beni
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Si reputa che il valore dei beni ecceda la cautela da somministrarsi, se tanto alla data dell’iscrizione dell’ipoteca, quanto posteriormente, supera di un terzo l’importo dei crediti iscritti, accresciuto degli accessori a norma dell’art. 2855.