Art. 2874 c.c. Riduzione dell’ipoteca legale e dell’ipoteca giudiziale

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Le ipoteche legali, eccettuate quelle indicate dai numeri 1 e 2 dell’art. 2817, e le ipoteche giudiziali devono ridursi su domanda degli interessati, se i beni compresi nell’iscrizione hanno un valore che eccede la cautela da somministrarsi o se la somma determinata dal creditore nell’iscrizione eccede di un quinto quella che l’autorità giudiziaria dichiara dovuta.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.