Art. 2854 c.c. Ipoteche iscritte nello stesso grado

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. I crediti con iscrizione ipotecaria dello stesso grado sugli stessi beni concorrono tra loro in proporzione dell’importo relativo.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.