Art. 2854 c.c. Ipoteche iscritte nello stesso grado
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. I crediti con iscrizione ipotecaria dello stesso grado sugli stessi beni concorrono tra loro in proporzione dell’importo relativo.
1. I crediti con iscrizione ipotecaria dello stesso grado sugli stessi beni concorrono tra loro in proporzione dell’importo relativo.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
Se hai bisogno di consulenza legale specifica, contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it