Art. 2853 c.c. Richieste contemporanee d’iscrizione
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il numero d’ordine delle iscrizioni determina il loro grado.
Nondimeno, se più persone presentano contemporaneamente la nota per ottenere iscrizione contro la stessa persona o sugli stessi immobili, le iscrizioni sono eseguite sotto lo stesso numero, e di ciò si fa menzione nella ricevuta spedita dal conservatore a ciascuno dei richiedenti.