Art. 2853 c.c. Richieste contemporanee d’iscrizione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il numero d’ordine delle iscrizioni determina il loro grado.
Nondimeno, se più persone presentano contemporaneamente la nota per ottenere iscrizione contro la stessa persona o sugli stessi immobili, le iscrizioni sono eseguite sotto lo stesso numero, e di ciò si fa menzione nella ricevuta spedita dal conservatore a ciascuno dei richiedenti.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.