Art. 2822 c.c. Ipoteca su beni altrui
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Se l’ipoteca è concessa da chi non è proprietario della cosa, l’iscrizione può essere validamente presa solo quando la cosa è acquistata dal concedente.
2. Se l’ipoteca è concessa da persona che agisce come rappresentante senza averne la qualità, l’iscrizione può essere validamente presa solo quando il proprietario ha ratificato la concessione.