Art. 2821 c.c. Concessione d’ipoteca

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. L’ipoteca può essere concessa anche mediante dichiarazione unilaterale. La concessione deve farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità.

2. Non può essere concessa per testamento.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.