1. I crediti per i contributi indicati dall’art. 864 sono privilegiati sugli immobili che traggono beneficio dalle opere di bonifica o di miglioramento.
2. La costituzione del privilegio per le opere di miglioramento è subordinata all’osservanza delle leggi speciali.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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