Art. 2775 c.c. Contributi per opere di bonifica e di miglioramento

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. I crediti per i contributi indicati dall’art. 864 sono privilegiati sugli immobili che traggono beneficio dalle opere di bonifica o di miglioramento.

2. La costituzione del privilegio per le opere di miglioramento è subordinata all’osservanza delle leggi speciali.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.