Art. 2774 c.c. Crediti per concessione di acque
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. I crediti dello Stato per i canoni dovuti dai concessionari di acque pubbliche o di acque derivate da canali demaniali ovvero per i lavori eseguiti d’ufficio sono privilegiati sugli impianti, in conformità delle leggi speciali.
2. Tale privilegio, per quanto riguarda i canoni, non è opponibile ai terzi che hanno acquistato diritti sugli immobili anteriormente all’atto di concessione o, trattandosi di crediti per lavori, anteriormente al sorgere dei crediti stessi.