Art. 2753 c.c. Crediti per contributi di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Hanno privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi ad istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutiti o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Testo in vigore dal 14 settembre 1975

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.