Art. 2751-bis c.c. Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:
1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile;(59)(139)(149)
2) le retribuzioni dei professionisti, compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l’imposta sul valore aggiunto, e di ogni altro prestatore d’opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione;(110)(320)
3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l’ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo;(320)
4) i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono, soccidario o comunque compartecipante, per i corrispettivi della vendita dei prodotti, nonché i crediti del mezzadro o del colono indicati dall’articolo 2765;
5) i crediti dell’impresa artigiana, definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, nonché delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti;(220)
5-bis) i crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti.
5-ter. i crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, per gli oneri retributivi e previdenziali addebitati alle imprese utilizzatrici.(144)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (59)
La Corte Costituzionale con sentenza 17-28 novembre 1983, n. 326, (in G.U. 1a s.s. 07/12/1983, n. 336) ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 2751 bis n. 1 c.c. (sub art. 2 l. 29 luglio 1975, n. 426) nella parte in cui non munisce del privilegio generale istituito dall’art. 2 l. 426/1975 il credito del lavoratore subordinato per danni conseguenti ad infortunio sul lavoro, del quale sia responsabile il datore di lavoro, se e nei limiti in cui il creditore non sia soddisfatto dalla percezione delle indennità previdenziali e assistenziali obbligatorie dovute al lavoratore subordinato in dipendenza dello stesso infortunio.”
Aggiornamento (110)
La Corte Costituzionale con sentenza 26-29 gennaio 1998, n. 1, (in G.U. 1a s.s. 04/02/1998, n. 5) ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 2751-bis, n. 2, del codice civile limitatamente alla parola ”intellettuale".
Aggiornamento (139)
La Corte Costituzionale con sentenza 22-29 maggio 2002, n. 220, (in G.U. 1a s.s. 05/06/2002, n. 22) ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 2751-bis, numero 1, del codice civile nella parte in cui non munisce del privilegio generale sui mobili il credito del lavoratore subordinato per danni conseguenti a malattia professionale, della quale sia responsabile il datore di lavoro.”
Aggiornamento (144)
Il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ha disposto (con l’art. 86, comma 4) che “Le disposizioni di cui all’articolo 26-bis della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui al n. 5-ter dell’articolo 2751-bis del codice civile si intendono riferiti alla disciplina della somministrazione prevista dal presente decreto.”
Aggiornamento (149)
La Corte Costituzionale con sentenza 25 marzo-6 aprile 2004, n. 113, (in G.U. 1a s.s. 14/04/2004, n. 15) ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 2751-bis, numero 1, del codice civile, nella parte in cui non munisce del privilegio generale sui mobili il credito del lavoratore subordinato per danni da demansionamento subiti a causa dell’illegittimo comportamento del datore di lavoro.”
Aggiornamento (220)
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l’art. 82, comma 3-bis) che “Al fine di garantire i crediti spettanti alle cooperative di lavoro, in relazione alla loro finalità mutualistica, il privilegio di cui all’articolo 2751-bis, numero 5), del codice civile, spettante per corrispettivi dei servizi prestati e dei manufatti prodotti, è riconosciuto qualora le medesime cooperative abbiano superato positivamente o abbiano comunque richiesto la revisione di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220”.
Aggiornamento (320)
La Corte Costituzionale, con sentenza 9 giugno - 1 luglio 2022, n. 167 (in G.U. 1ª s.s. 06/07/2022, n. 27), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2751-bis, numero 3), e dell’art. 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (che ha modificato il comma 1, numero 2) del presenete articolo) “nella parte in cui non prevedono, in favore dell’agente che svolga una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, il privilegio generale sui mobili esteso al credito di rivalsa per l’imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle provvigioni dovute per l’ultimo anno di prestazione”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 2751-bis c.c., inserito nel capo dedicato ai privilegi dalla legge 29 luglio 1975, n. 426, attribuisce privilegio generale sui mobili a un gruppo di crediti accomunati dalla loro funzione remunerativa del lavoro: retribuzioni dei lavoratori subordinati, compensi dei professionisti, provvigioni degli agenti, corrispettivi di coltivatori diretti, imprese artigiane e cooperative. Il privilegio è una causa legittima di prelazione (art. 2741 c.c.) che consente al creditore di essere soddisfatto con preferenza sul ricavato dei beni del debitore, e quello generale mobiliare grava su tutti i beni mobili di quest’ultimo.
La ratio è costituzionale: la tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni (art. 35 Cost.) e del diritto a una retribuzione sufficiente (art. 36 Cost.). Il legislatore privilegia i crediti che costituiscono per il titolare il mezzo di sostentamento derivante da un’attività prevalentemente personale. La norma ha un ruolo centrale nelle procedure concorsuali, dove decide del rango dei crediti nello stato passivo.
Il testo è stato più volte modificato: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (art. 1, comma 474) ha esteso il privilegio del professionista al contributo integrativo previdenziale e alla rivalsa IVA; il d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ha riformulato il n. 5 sull’impresa artigiana; la Corte costituzionale, con la sentenza n. 167 del 2022, ha dichiarato illegittimo il n. 3 nella parte in cui non estende il privilegio alla rivalsa IVA sulle provvigioni dell’agente che svolga una prestazione continuativa e prevalentemente personale.
Contenuto della disposizione
I crediti privilegiati sono elencati in sette numeri:
Nell’ordine di graduazione fissato dall’art. 2777 c.c., i crediti dell’art. 2751-bis c.c. seguono le spese di giustizia e, al loro interno, il n. 1 precede il n. 2 e questo i numeri successivi. Il privilegio è una qualità del credito legata alla sua causa: le modifiche legislative si applicano, salvo espressa retroattività, ai soli crediti sorti dopo la loro entrata in vigore.
Profili applicativi
Il contenzioso si concentra nella verifica dei crediti nelle procedure concorsuali. Per i professionisti la questione ricorrente riguarda il biennio: esso si computa a ritroso non dalla dichiarazione di fallimento ma dalla cessazione dell’incarico, quando il credito diventa liquido ed esigibile, e va riferito all’intero rapporto professionale con il medesimo cliente. Chi chiede il privilegio deve distinguere nella domanda la parte privilegiata del credito da quella che non lo è (spese anticipate, rimborso forfetario, e per le prestazioni concluse prima del 2018 contributo integrativo e IVA).
Lo studio associato o la società tra professionisti incontrano un ostacolo ulteriore, perché il privilegio presuppone il carattere personale della prestazione: occorre provare che il cliente ha scelto un determinato professionista e che questi ha svolto l’incarico in modo esclusivo o prevalente, con spettanza a lui del compenso almeno in misura significativa.
Per le imprese artigiane l’iscrizione all’albo è necessaria ma non sufficiente: il creditore deve dimostrare tutti i requisiti della legge 8 agosto 1985, n. 443, e in particolare la prevalenza del lavoro personale del titolare o dei soci e la preminenza del lavoro sul capitale. Restano esclusi dal privilegio i corrispettivi degli appalti d’opera e le attività di mera intermediazione.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 2745 c.c. stabilisce che il privilegio è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito, l’art. 2746 c.c. distingue privilegi generali e speciali e l’art. 2777 c.c. fissa l’ordine di collocazione. Gli artt. 2751 e 2752-2754 c.c. disciplinano gli altri privilegi generali mobiliari. Nel concorso il privilegio è riconosciuto in sede di verifica dei crediti ai sensi del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), già art. 93 l. fall. Per le imprese artigiane il rinvio alle “disposizioni legislative vigenti” richiama la legge quadro n. 443 del 1985, mentre l’art. 2083 c.c. definisce il piccolo imprenditore. Sul piano previdenziale, i crediti dei lavoratori trovano ulteriore garanzia nel Fondo di garanzia INPS per il trattamento di fine rapporto.