Art. 2697 c.c. Onere della prova
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
2. Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 2697 c.c. apre il titolo II del libro sesto, dedicato alle prove, e detta la regola fondamentale sulla ripartizione dell’onere probatorio nel processo civile. Si tratta di una norma di diritto sostanziale con evidenti ricadute processuali, che opera come regola di giudizio: indica al giudice come decidere quando, al termine dell’istruttoria, un fatto rilevante sia rimasto incerto. In tal caso le conseguenze negative ricadono sulla parte che aveva l’onere di provarlo.
La ratio è quella di rendere sempre possibile una decisione sul merito, vietando al giudice di astenersi per mancanza di prova, e di distribuire il rischio dell’incertezza secondo un criterio razionale e prevedibile, coerente con il diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost. Il testo non ha subito modifiche dall’entrata in vigore del codice.
Contenuto della disposizione
La norma distingue due categorie di fatti.
Il riparto non dipende dalla posizione formale di attore o convenuto, ma dalla natura del fatto rispetto alla pretesa: anche il convenuto che propone domanda riconvenzionale assume l’onere dei fatti costitutivi del proprio diritto. La negatività del fatto da provare non esclude né inverte l’onere, ma consente di assolverlo dimostrando un fatto positivo contrario o mediante presunzioni.
Profili applicativi
Il campo di maggiore rilievo pratico è quello delle obbligazioni. Il creditore che agisce per l’adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve provare la fonte negoziale o legale del proprio diritto e il termine di scadenza, potendosi limitare ad allegare l’inadempimento; spetta al debitore provare il fatto estintivo, cioè l’adempimento. Il criterio vale anche per l’inesatto adempimento e si inverte quando il convenuto oppone l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.: in tal caso è l’attore a dover dimostrare di aver adempiuto. Fanno eccezione le obbligazioni negative, nelle quali la prova della violazione grava sempre sul creditore.
Questo assetto si fonda sul principio di vicinanza della prova, secondo cui l’onere va posto a carico della parte che dispone più agevolmente dei mezzi per assolverlo, e sulla presunzione di persistenza del diritto una volta provatane la fonte. Il principio non si estende però al nesso causale: nella responsabilità contrattuale, anche sanitaria, il danneggiato deve dimostrare che la condotta del debitore ha causato il danno secondo il criterio del più probabile che non.
Errori frequenti sono il ritenere che la contestazione del convenuto obblighi l’attore a contestare a sua volta, o che le dichiarazioni di pagamento contenute in un atto pubblico facciano piena prova dell’adempimento: l’efficacia privilegiata dell’atto non si estende alla veridicità di quanto dichiarato dalle parti.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 2697 c.c. è il presupposto dell’intera disciplina delle prove: degli artt. 2699 e seguenti c.c. sulle prove documentali, dell’art. 2700 c.c. sull’efficacia dell’atto pubblico, degli artt. 2727-2729 c.c. sulle presunzioni, che possono alleggerire o spostare l’onere. Le parti possono modificare il riparto solo nei limiti dell’art. 2698 c.c., che sanziona con la nullità i patti che invertono o modificano l’onere quando riguardano diritti indisponibili o rendono eccessivamente difficile l’esercizio del diritto. Sul piano processuale la norma si coordina con l’art. 115 c.p.c., che impone al giudice di porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e i fatti non specificamente contestati, e con l’art. 116 c.p.c. sulla valutazione delle prove. Nel campo delle obbligazioni il criterio di riparto si integra con gli artt. 1218 e 1460 c.c.