Art. 2697 c.c. Onere della prova

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

2. Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 2697 c.c. apre il titolo II del libro sesto, dedicato alle prove, e detta la regola fondamentale sulla ripartizione dell’onere probatorio nel processo civile. Si tratta di una norma di diritto sostanziale con evidenti ricadute processuali, che opera come regola di giudizio: indica al giudice come decidere quando, al termine dell’istruttoria, un fatto rilevante sia rimasto incerto. In tal caso le conseguenze negative ricadono sulla parte che aveva l’onere di provarlo.

La ratio è quella di rendere sempre possibile una decisione sul merito, vietando al giudice di astenersi per mancanza di prova, e di distribuire il rischio dell’incertezza secondo un criterio razionale e prevedibile, coerente con il diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost. Il testo non ha subito modifiche dall’entrata in vigore del codice.

Contenuto della disposizione

La norma distingue due categorie di fatti.

  • Fatti costitutivi (primo comma): chi fa valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, cioè quelli dai quali il diritto trae origine.
  • Fatti impeditivi, modificativi ed estintivi (secondo comma): chi eccepisce l’inefficacia di quei fatti, o sostiene che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda. Sono tipici fatti estintivi l’adempimento, la prescrizione, la compensazione, la remissione.

Il riparto non dipende dalla posizione formale di attore o convenuto, ma dalla natura del fatto rispetto alla pretesa: anche il convenuto che propone domanda riconvenzionale assume l’onere dei fatti costitutivi del proprio diritto. La negatività del fatto da provare non esclude né inverte l’onere, ma consente di assolverlo dimostrando un fatto positivo contrario o mediante presunzioni.

Profili applicativi

Il campo di maggiore rilievo pratico è quello delle obbligazioni. Il creditore che agisce per l’adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve provare la fonte negoziale o legale del proprio diritto e il termine di scadenza, potendosi limitare ad allegare l’inadempimento; spetta al debitore provare il fatto estintivo, cioè l’adempimento. Il criterio vale anche per l’inesatto adempimento e si inverte quando il convenuto oppone l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.: in tal caso è l’attore a dover dimostrare di aver adempiuto. Fanno eccezione le obbligazioni negative, nelle quali la prova della violazione grava sempre sul creditore.

Questo assetto si fonda sul principio di vicinanza della prova, secondo cui l’onere va posto a carico della parte che dispone più agevolmente dei mezzi per assolverlo, e sulla presunzione di persistenza del diritto una volta provatane la fonte. Il principio non si estende però al nesso causale: nella responsabilità contrattuale, anche sanitaria, il danneggiato deve dimostrare che la condotta del debitore ha causato il danno secondo il criterio del più probabile che non.

Errori frequenti sono il ritenere che la contestazione del convenuto obblighi l’attore a contestare a sua volta, o che le dichiarazioni di pagamento contenute in un atto pubblico facciano piena prova dell’adempimento: l’efficacia privilegiata dell’atto non si estende alla veridicità di quanto dichiarato dalle parti.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. VI-2, ord. 17 novembre 2021, n. 34947: richiamando l’indirizzo delle Sezioni Unite del 2001, il creditore prova la fonte del diritto e allega l’inadempimento, mentre il debitore prova l’adempimento; il criterio si applica anche all’inesatto adempimento e all’eccezione ex art. 1460 c.c., con la sola eccezione delle obbligazioni negative.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 7 luglio 2025, n. 18442: se il debitore si limita ad affermare di aver pagato, l’attore non ha l’onere di contestare tale affermazione; grava sul debitore la prova di un pagamento con efficacia estintiva riferito proprio al credito azionato, e solo dopo tale prova il creditore deve dimostrare la diversa imputazione ex art. 1193 c.c.
  • Cassazione civile, sez. VI-2, ord. 16 aprile 2021, n. 10174: quando il convenuto solleva l’eccezione di inadempimento, i ruoli si invertono e il professionista che agisce per il compenso deve provare il proprio adempimento.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 18 novembre 2019, n. 29871: la prova del pagamento del prezzo non può fondarsi sulle sole dichiarazioni rese dalle parti in un atto pubblico, la cui fede privilegiata non copre la veridicità di quanto dichiarato.
  • Cassazione civile, sez. VI-3, ord. 22 marzo 2021, n. 8018: l’onere non subisce deroga quando ha ad oggetto fatti negativi, che possono essere provati mediante uno specifico fatto positivo contrario o presunzioni, in coerenza con il principio di vicinanza della prova.
  • Cassazione civile, sez. III, 7 dicembre 2017, n. 29315: nella responsabilità sanitaria il paziente deve provare il nesso causale tra condotta e danno; l’art. 1218 c.c. lo esonera dalla prova della colpa ma non da quella della causalità, e se la causa resta incerta la domanda va rigettata.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 19 luglio 2018, n. 19204: il principio di vicinanza della prova non riguarda il nesso causale, per il quale vale la regola dell’art. 2697 c.c. che pone a carico dell’attore gli elementi costitutivi della pretesa.

Rapporti con altre norme

L’art. 2697 c.c. è il presupposto dell’intera disciplina delle prove: degli artt. 2699 e seguenti c.c. sulle prove documentali, dell’art. 2700 c.c. sull’efficacia dell’atto pubblico, degli artt. 2727-2729 c.c. sulle presunzioni, che possono alleggerire o spostare l’onere. Le parti possono modificare il riparto solo nei limiti dell’art. 2698 c.c., che sanziona con la nullità i patti che invertono o modificano l’onere quando riguardano diritti indisponibili o rendono eccessivamente difficile l’esercizio del diritto. Sul piano processuale la norma si coordina con l’art. 115 c.p.c., che impone al giudice di porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e i fatti non specificamente contestati, e con l’art. 116 c.p.c. sulla valutazione delle prove. Nel campo delle obbligazioni il criterio di riparto si integra con gli artt. 1218 e 1460 c.c.