Art. 2696 c.c. Rinvio

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Per gli altri beni mobili per cui è disposta la trascrizione di determinati atti si osservano le disposizioni delle leggi che li riguardano.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.