Art. 2605 c.c. Controllo sull’attività dei singoli consorziati

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. I consorziati devono consentire i controlli e le ispezioni da parte degli organi previsti dal contratto, al fine di accertare l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.