Art. 2602 c.c. Nozione e norme applicabili

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

2. Il contratto di cui al precedente comma è regolato dalle norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali.

Testo in vigore dal 22 giugno 1976

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.