Art. 2594 c.c. Norme applicabili

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Ai diritti di brevetto e di registrazioni contemplati in questo capo, si applicano gli articoli 2588, 2589 e 2590. Le condizioni e le modalità per la concessione del brevetto e della registrazione, l’esercizio dei diritti che ne derivano e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali.

Testo in vigore dal 19 aprile 2001

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.