Art. 2592 c.c. Modelli di utilità

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Chi, in conformità della legge, ha ottenuto un brevetto per un’invenzione atta a conferire a macchine o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti particolare efficacia o comodità di applicazione o d’impiego, ha il diritto esclusivo di attuare l’invenzione, di disporne e di fare commercio dei prodotti a cui si riferisce.

2. Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.