Art. 2592 c.c. Modelli di utilità
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Chi, in conformità della legge, ha ottenuto un brevetto per un’invenzione atta a conferire a macchine o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti particolare efficacia o comodità di applicazione o d’impiego, ha il diritto esclusivo di attuare l’invenzione, di disporne e di fare commercio dei prodotti a cui si riferisce.
2. Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti.