Art. 2537 c.c. Creditore particolare del socio

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota e sulle azioni del medesimo.

Testo in vigore dal 1° gennaio 2004

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.