Art. 2537 c.c. Creditore particolare del socio
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota e sulle azioni del medesimo.
1. Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota e sulle azioni del medesimo.
Testo in vigore dal 1° gennaio 2004
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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