Art. 2531 c.c. Mancato pagamento delle quote o delle azioni

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte può, previa intimazione da parte degli amministratori, essere escluso a norma dell’articolo 2533.

Testo in vigore dal 1° gennaio 2004

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.