Art. 2523 c.c. Deposito dell’atto costitutivo e iscrizione della società
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo deve depositarlo entro venti giorni presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a norma dell’articolo 2330.
2. Gli effetti dell’iscrizione e della nullità sono regolati rispettivamente dagli articoli 2331 e 2332.