Art. 2522 c.c. Numero dei soci

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Per costituire una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove.

2. Può essere costituita una società cooperativa da almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata; nel caso di attività agricola possono essere soci anche le società semplici.

3. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito nei precedenti commi, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

4. La legge determina il numero minimo di soci necessario per la costituzione di particolari categorie di cooperative.

5. (262)

Testo in vigore dal 1° gennaio 2017

Note di aggiornamento

Aggiornamento (262)

La L. 27 febbraio 1985, n. 49 come modificata dalla L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto (con l’art. 17, comma 5-bis) che “In deroga a quanto previsto dall’articolo 2522 del codice civile, le società finanziarie possono intervenire nelle società cooperative costituite da meno di nove soci”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.