Art. 2478 c.c. Libri sociali obbligatori
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell’articolo 2214, la società deve tenere:
1) numero abrogato dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2;
2) il libro delle decisioni dei soci, nel quale sono trascritti senza indugio sia i verbali delle assemblee, anche se redatti per atto pubblico, sia le decisioni prese ai sensi del primo periodo del terzo comma dell’articolo 2479; la relativa documentazione è conservata dalla società;
3) il libro delle decisioni degli amministratori;
4) il libro delle decisioni del collegio sindacale nominato ai sensi dell’articolo 2477.
2. I libri indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma devono essere tenuti a cura degli amministratori; il libro indicato nel numero 4) del primo comma deve essere tenuto a cura dei sindaci.
3. I contratti della società con l’unico socio o le operazioni a favore dell’unico socio sono opponibili ai creditori della società solo se risultano dal libro indicato nel numero 3 del primo comma o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.