Art. 2477 c.c. Sindaco e revisione legale dei conti

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.

2. Comma abrogato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.(224)

3. La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

4. L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

5. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

6. L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore. Se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.

7. Si applicano le disposizioni dell’articolo 2409 anche se la società è priva di organo di controllo.

Testo in vigore dal 18 giugno 2019

Note di aggiornamento

Aggiornamento (224)

Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 ha disposto (con l’art. 20, comma 8) che la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 2477 c.c. chiude la sezione dedicata agli organi della società a responsabilità limitata e disciplina i controlli interni sulla gestione e sui conti. La società a responsabilità limitata nasce come tipo sociale nel quale il controllo è affidato in primo luogo ai soci, ai quali l’art. 2476 c.c. riconosce ampi diritti di informazione e consultazione; l’organo di controllo è quindi di regola facoltativo e diventa obbligatorio solo quando le dimensioni dell’impresa rendono necessario un presidio professionale a tutela dei creditori e del mercato.

La norma ha conosciuto numerose modifiche. Il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 ne ha definito l’impianto; il d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ha abrogato l’ipotesi di obbligo legata all’entità del capitale sociale e ha stabilito che il venir meno dell’obbligo costituisce giusta causa di revoca. Il d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) ha ridotto le soglie dimensionali, nel quadro del rafforzamento degli assetti funzionali alla rilevazione tempestiva della crisi; la legge 14 giugno 2019, n. 55 le ha poi innalzate ai valori oggi vigenti. Lo stesso decreto del 2019 ha aggiunto l’ultimo comma, che estende il controllo giudiziario dell’art. 2409 c.c. anche alle società prive di organo di controllo.

Contenuto della disposizione

Il primo comma consente all’atto costitutivo di prevedere la nomina di un organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale) o di un revisore, determinandone competenze e poteri, compresa la revisione legale dei conti. Salvo diversa previsione statutaria, l’organo di controllo è monocratico.

La nomina è obbligatoria quando la società:

  • è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  • controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  • ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: totale dell’attivo dello stato patrimoniale pari a 4 milioni di euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 4 milioni di euro; 20 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

L’obbligo derivante dal superamento delle soglie cessa quando, per tre esercizi consecutivi, nessuno dei limiti è superato. La società può scegliere tra organo di controllo e revisore: il primo svolge la vigilanza sull’amministrazione e, se lo statuto lo prevede e ricorrono i requisiti, anche la revisione legale; il secondo si limita al controllo contabile. Se si nomina un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale della società per azioni (artt. 2397 ss. c.c.), con i relativi requisiti, cause di ineleggibilità e decadenza, doveri, poteri e responsabilità.

L’assemblea che approva il bilancio nel quale i limiti risultano superati deve nominare l’organo o il revisore entro trenta giorni; in mancanza provvede il tribunale, su richiesta di qualsiasi interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese. L’ultimo comma rende applicabile l’art. 2409 c.c. anche alla società priva di organo di controllo, sicché la denuncia di gravi irregolarità può essere proposta dai soci legittimati.

Profili applicativi

Nella pratica il superamento delle soglie va verificato su base biennale a ogni approvazione del bilancio: è frequente che la società se ne accorga tardi, esponendo l’assemblea a una nomina giudiziale e gli amministratori a contestazioni. L’omessa nomina, quando obbligatoria, incide anche sul procedimento di bilancio: la mancanza della relazione dell’organo di controllo o del revisore rende annullabile la delibera di approvazione, vizio sanabile con una nuova deliberazione assunta previa relazione.

Il sindaco di società a responsabilità limitata ha gli stessi doveri di vigilanza sostanziale del sindaco di società per azioni e risponde ai sensi dell’art. 2407 c.c. Nelle realtà a ristretta base familiare, nelle quali l’amministratore coincide spesso con il socio unico, è errore frequente ritenere inutile l’attivazione dei poteri sindacali: la giurisprudenza esige comunque una reazione concreta, anche mediante ricorso all’autorità giudiziaria.

Quanto all’art. 2409 c.c., prima del 2019 la Cassazione ne escludeva l’applicazione alle società a responsabilità limitata anche in presenza di collegio sindacale obbligatorio; l’ultimo comma, introdotto dal d.lgs. n. 14 del 2019, ha superato quell’orientamento. Il venir meno dei presupposti dell’obbligo consente infine all’assemblea di revocare l’organo di controllo per giusta causa, secondo la previsione del d.l. n. 91 del 2014.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. I, 13 gennaio 2010, n. 403: nel regime anteriore al d.lgs. n. 14 del 2019 il controllo giudiziario dell’art. 2409 c.c. non si applicava alle società a responsabilità limitata, neppure con collegio sindacale obbligatorio, poiché il rinvio alla disciplina della società per azioni riguardava soltanto requisiti, funzioni e poteri dei sindaci; il principio è oggi superato dall’ultimo comma dell’art. 2477 c.c.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 28 ottobre 2024, n. 27789: il sindaco di società a responsabilità limitata risponde per fatto proprio omissivo quando non rilevi una violazione macroscopica o non reagisca ad atti di dubbia legittimità; non giova eccepire l’inutilità delle iniziative omesse, quali la convocazione dell’assemblea o la denuncia al tribunale, in una società con socio unico amministratore.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 31 luglio 2023, n. 23200: i doveri dei sindaci di società a responsabilità limitata si estendono a tutta l’attività sociale; il nesso causale con il danno si accerta con giudizio controfattuale probabilistico, le dimissioni non esonerano da responsabilità e l’incompatibilità dell’art. 2399 c.c. comprende i rapporti professionali continuativi con la società.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 9 aprile 2024, n. 9427: in una società a ristretta base familiare con segnali di allerta il sindaco non può limitarsi a una vigilanza formale e deve utilizzare l’intera gamma degli strumenti di reazione; il curatore deve provare i fatti di gestione o di assetto organizzativo sui quali si innesta il difetto di vigilanza.
  • Cassazione penale, sez. V, 10 gennaio 2024, n. 1162: i poteri sostitutivi del collegio sindacale (convocazione dell’assemblea, ricorso per la riduzione obbligatoria del capitale, azione di responsabilità, sollecitazione del controllo giudiziario) operano anche nella società a responsabilità limitata in virtù del richiamo dell’art. 2477 c.c., e la loro omissione può fondare il concorso del sindaco nella bancarotta semplice, purché sia accertata la colpa grave.
  • Tribunale di Bologna, 17 aprile 2023, n. 869: l’omessa nomina del revisore obbligatorio e la conseguente mancanza della relazione rendono annullabile la delibera di approvazione del bilancio; il vizio è sanato dalla successiva nomina e dalla nuova approvazione corredata dalla relazione.

Rapporti con altre norme

Il rinvio alla disciplina del collegio sindacale comporta l’applicazione degli artt. 2397-2409 c.c., e in particolare dell’art. 2399 c.c. sulle incompatibilità, dell’art. 2403 c.c. sui doveri, dell’art. 2406 c.c. sulla convocazione sostitutiva dell’assemblea e dell’art. 2407 c.c. sulla responsabilità. La revisione legale è regolata dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. L’art. 2476 c.c. disciplina il controllo dei soci e la responsabilità degli amministratori, mentre gli artt. 2478-bis e 2429 c.c. scandiscono il procedimento di bilancio, nel quale si inserisce la relazione dell’organo di controllo. Il sistema va letto insieme all’art. 2086 c.c. sugli assetti adeguati e all’art. 25-octies del codice della crisi d’impresa, che impone all’organo di controllo la segnalazione dei presupposti per la composizione negoziata.