Art. 2248 c.c. Comunione a scopo di godimento

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o più cose è regolata dalle norme del titolo VII del libro III.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.