Art. 2247 c.c. Contratto di società

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili.

Testo in vigore dal 18 aprile 1993

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 2247 c.c. apre il titolo V del libro quinto, dedicato alle società, e offre la definizione generale del contratto di società, valida per tutti i tipi disciplinati dal codice, dalla società semplice alle società di capitali. La norma, rimasta immutata dal 1942, individua il nucleo causale comune a ogni fenomeno societario: la messa in comune di risorse per svolgere insieme un’attività economica e ripartirne il risultato.

La funzione della disposizione è duplice. Da un lato consente di distinguere la società da figure affini, come la comunione a scopo di godimento (art. 2248 c.c.), l’associazione in partecipazione o il semplice rapporto di collaborazione; dall’altro fornisce al giudice i criteri per accertare l’esistenza di una società anche quando manchi un atto scritto, come accade nelle società di fatto e nelle società irregolari.

Contenuto della disposizione

La definizione si compone di elementi che devono coesistere:

  • pluralità di parti: il contratto presuppone almeno due persone; le ipotesi di società unipersonale previste per le società di capitali costituiscono deroghe espresse, collocate nella disciplina dei singoli tipi;
  • conferimenti: ciascun socio apporta beni (denaro, beni in natura, crediti) o servizi, cioè la propria attività personale; l’insieme dei conferimenti forma il fondo comune, destinato all’attività e sottratto alla libera disponibilità dei singoli;
  • esercizio in comune di un’attività economica: l’attività deve essere produttiva di beni o servizi, condotta con metodo economico e riferibile a tutti i soci; non basta il mero godimento di un bene;
  • scopo di dividere gli utili: è lo scopo lucrativo in senso soggettivo, che distingue la società dalle cooperative (scopo mutualistico) e dagli enti non lucrativi; ad esso si accompagna la partecipazione al rischio d’impresa, cioè alle perdite.

Accanto a questi requisiti la giurisprudenza richiama l’affectio societatis, ossia la volontà di collaborare su un piano di parità per il perseguimento dello scopo comune. Il contratto di società non richiede, in linea generale, la forma scritta: la società semplice e le società di persone possono sorgere per fatti concludenti, mentre la forma dell’atto pubblico è imposta per i tipi che la prevedono e quando i conferimenti abbiano a oggetto beni per i quali la legge la richiede.

Profili applicativi

Il terreno di maggiore applicazione della norma è l’accertamento della società di fatto, che sorge tra persone che esercitano in comune un’attività imprenditoriale senza aver formalizzato il rapporto. La prova può essere fornita con qualunque mezzo, comprese le presunzioni semplici, ma deve investire tutti gli elementi dell’art. 2247 c.c.: la mancanza di uno solo di essi, ad esempio dei conferimenti, è sufficiente a escludere la società.

Occorre poi distinguere due piani. Nei rapporti interni, quando un preteso socio chiede la liquidazione della quota o la divisione degli utili, deve dimostrare in modo rigoroso il fondo comune, l’attività comune, la partecipazione agli utili e alle perdite e il vincolo di collaborazione. Nei rapporti esterni, invece, è sufficiente l’esteriorizzazione del vincolo: chi si comporta come socio in modo da generare nei terzi un ragionevole affidamento risponde delle obbligazioni sociali come se la società esistesse (società apparente). Si distingue infine la società occulta, realmente esistente tra i soci ma non manifestata all’esterno.

Questi accertamenti hanno ricadute rilevanti nella crisi d’impresa, dove la scoperta di una società dietro un’impresa apparentemente individuale consente l’estensione della procedura ai soci illimitatamente responsabili, e nel diritto tributario, dove l’Amministrazione finanziaria imputa per trasparenza ai soci il reddito della società di fatto accertata. Errore frequente è dedurre l’esistenza della società dalla sola comproprietà di beni o da rapporti di parentela: occorre l’esercizio in comune di un’attività lucrativa.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. I, 21 luglio 2016, n. 15023: nei rapporti interni l’esistenza della società di fatto esige la prova congiunta di fondo comune, attività comune, ripartizione di utili e perdite e vincolo di collaborazione; se manca la prova anche di uno solo di tali elementi, come il conferimento, il giudice può respingere la domanda senza esaminare gli altri.
  • Cassazione civile, sez. VI, ord. 5 maggio 2016, n. 8981: l’assenza di un contratto scritto non impedisce di accertare la società di fatto con ogni mezzo di prova, anche presuntivo, purché la valutazione delle circostanze sia rigorosa; verso i terzi basta invece l’esteriorizzazione del vincolo sociale per fondare la responsabilità solidale dei soci.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 31 agosto 2018, n. 21539: una società inesistente tra le parti può apparire esistente ai terzi quando più persone operano in modo da far ragionevolmente credere di agire come soci; in forza del principio di apparenza costoro rispondono solidalmente delle obbligazioni assunte, anche ai fini dell’estensione del fallimento.
  • Cassazione civile, sez. I, 13 settembre 2021, n. 24633: le figure del socio occulto e del socio apparente hanno presupposti diversi e si pongono su un piano alternativo, sicché il giudice che estende il fallimento deve qualificare la posizione del soggetto nell’una o nell’altra veste, senza sovrapporle in modo contraddittorio.
  • Cassazione civile, sez. I, 1 aprile 2004, n. 6361: la comunione a scopo di godimento presuppone la contitolarità di un bene e ha per fine il suo godimento, mentre la società è caratterizzata dall’esercizio in comune di un’attività lucrativa, per la quale la comunione di beni non è necessaria, essendo i beni solo uno strumento.
  • Cassazione civile, sez. II, 6 febbraio 2009, n. 3028: la comunione d’azienda si trasforma in impresa collettiva, regolare o di fatto, quando i partecipanti sfruttano direttamente l’azienda; l’elemento discriminante rispetto al mero godimento è lo scopo di lucro perseguito con un’attività imprenditoriale.
  • Cassazione civile, sez. VI, ord. 16 giugno 2016, n. 12500: in materia tributaria l’Amministrazione può dimostrare in via presuntiva gli elementi dell’art. 2247 c.c., cioè l’esercizio intenzionale in comune di un’attività commerciale a scopo di lucro e i relativi conferimenti, senza che le sia richiesta una prova piena, salva la prova contraria del contribuente.

Rapporti con altre norme

L’art. 2248 c.c. sottrae alla disciplina societaria la comunione costituita o mantenuta al solo scopo di godimento, rinviando agli artt. 1100 e seguenti c.c. L’art. 2249 c.c. impone di adottare uno dei tipi previsti dalla legge quando la società ha per oggetto un’attività commerciale, mentre l’art. 2251 c.c. esclude forme speciali per il contratto di società semplice, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti. Gli artt. 2253-2255 c.c. disciplinano i conferimenti, e l’art. 2265 c.c. vieta il patto leonino, che escluda un socio da ogni partecipazione agli utili o alle perdite. Per le società di persone non registrate rilevano gli artt. 2291 e 2297 c.c. sulla responsabilità illimitata e solidale dei soci; l’art. 2511 c.c. delinea per contrasto lo scopo mutualistico delle cooperative; l’art. 2549 c.c. regola l’associazione in partecipazione, in cui manca l’esercizio in comune dell’attività.