Art. 2247 c.c. Contratto di società
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili.
1. Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili.
Testo in vigore dal 18 aprile 1993
Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.
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Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 2247 c.c. apre il titolo V del libro quinto, dedicato alle società, e offre la definizione generale del contratto di società, valida per tutti i tipi disciplinati dal codice, dalla società semplice alle società di capitali. La norma, rimasta immutata dal 1942, individua il nucleo causale comune a ogni fenomeno societario: la messa in comune di risorse per svolgere insieme un’attività economica e ripartirne il risultato.
La funzione della disposizione è duplice. Da un lato consente di distinguere la società da figure affini, come la comunione a scopo di godimento (art. 2248 c.c.), l’associazione in partecipazione o il semplice rapporto di collaborazione; dall’altro fornisce al giudice i criteri per accertare l’esistenza di una società anche quando manchi un atto scritto, come accade nelle società di fatto e nelle società irregolari.
Contenuto della disposizione
La definizione si compone di elementi che devono coesistere:
Accanto a questi requisiti la giurisprudenza richiama l’affectio societatis, ossia la volontà di collaborare su un piano di parità per il perseguimento dello scopo comune. Il contratto di società non richiede, in linea generale, la forma scritta: la società semplice e le società di persone possono sorgere per fatti concludenti, mentre la forma dell’atto pubblico è imposta per i tipi che la prevedono e quando i conferimenti abbiano a oggetto beni per i quali la legge la richiede.
Profili applicativi
Il terreno di maggiore applicazione della norma è l’accertamento della società di fatto, che sorge tra persone che esercitano in comune un’attività imprenditoriale senza aver formalizzato il rapporto. La prova può essere fornita con qualunque mezzo, comprese le presunzioni semplici, ma deve investire tutti gli elementi dell’art. 2247 c.c.: la mancanza di uno solo di essi, ad esempio dei conferimenti, è sufficiente a escludere la società.
Occorre poi distinguere due piani. Nei rapporti interni, quando un preteso socio chiede la liquidazione della quota o la divisione degli utili, deve dimostrare in modo rigoroso il fondo comune, l’attività comune, la partecipazione agli utili e alle perdite e il vincolo di collaborazione. Nei rapporti esterni, invece, è sufficiente l’esteriorizzazione del vincolo: chi si comporta come socio in modo da generare nei terzi un ragionevole affidamento risponde delle obbligazioni sociali come se la società esistesse (società apparente). Si distingue infine la società occulta, realmente esistente tra i soci ma non manifestata all’esterno.
Questi accertamenti hanno ricadute rilevanti nella crisi d’impresa, dove la scoperta di una società dietro un’impresa apparentemente individuale consente l’estensione della procedura ai soci illimitatamente responsabili, e nel diritto tributario, dove l’Amministrazione finanziaria imputa per trasparenza ai soci il reddito della società di fatto accertata. Errore frequente è dedurre l’esistenza della società dalla sola comproprietà di beni o da rapporti di parentela: occorre l’esercizio in comune di un’attività lucrativa.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 2248 c.c. sottrae alla disciplina societaria la comunione costituita o mantenuta al solo scopo di godimento, rinviando agli artt. 1100 e seguenti c.c. L’art. 2249 c.c. impone di adottare uno dei tipi previsti dalla legge quando la società ha per oggetto un’attività commerciale, mentre l’art. 2251 c.c. esclude forme speciali per il contratto di società semplice, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti. Gli artt. 2253-2255 c.c. disciplinano i conferimenti, e l’art. 2265 c.c. vieta il patto leonino, che escluda un socio da ogni partecipazione agli utili o alle perdite. Per le società di persone non registrate rilevano gli artt. 2291 e 2297 c.c. sulla responsabilità illimitata e solidale dei soci; l’art. 2511 c.c. delinea per contrasto lo scopo mutualistico delle cooperative; l’art. 2549 c.c. regola l’associazione in partecipazione, in cui manca l’esercizio in comune dell’attività.