Art. 2220 c.c. Conservazione delle scritture contabili

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione.

2. Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti.

3. Le scritture e i documenti di cui al presente articolo possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con i mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti.

Testo in vigore dal 11 agosto 1994

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.