Art. 2220 c.c. Conservazione delle scritture contabili
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione.
2. Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti.
3. Le scritture e i documenti di cui al presente articolo possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con i mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti.