Art. 2214 c.c. Libri obbligatori e altre scritture contabili
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. L’imprenditore che esercita un’attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.
2. Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite.
3. Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 2214 c.c. apre il paragrafo dedicato alle scritture contabili, nella sezione III del capo I del titolo II del libro quinto, che disciplina le disposizioni particolari per le imprese commerciali. La norma individua chi è tenuto alla contabilità e quali documenti deve redigere e conservare.
La funzione delle scritture è plurima. Esse servono anzitutto all’imprenditore, che vi trova lo strumento per conoscere l’andamento della propria attività; tutelano poi i terzi e in particolare i creditori, che attraverso la contabilità possono ricostruire la consistenza del patrimonio su cui soddisfarsi; consentono infine il controllo pubblico, tributario e concorsuale. Proprio la tutela dei creditori spiega il rilievo penale che l’omessa o irregolare tenuta assume nelle procedure concorsuali.
Contenuto della disposizione
La norma distingue tre livelli di obblighi:
Destinatario dell’obbligo è l’imprenditore che esercita un’attività commerciale ai sensi dell’art. 2195 c.c., individuale o collettivo; per le società l’adempimento grava sugli amministratori. Il terzo comma esclude i piccoli imprenditori definiti dall’art. 2083 c.c. (coltivatori diretti, artigiani, piccoli commercianti e quanti esercitano un’attività organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari). Restano esclusi anche gli imprenditori agricoli, ai quali la sezione non si applica.
Profili applicativi
Una prima questione ricorrente riguarda il rapporto tra obblighi civilistici e regimi fiscali. Il regime di contabilità semplificata previsto dalla normativa tributaria per le imprese minori non esonera dall’obbligo civilistico di tenere i libri prescritti dall’art. 2214 c.c.: si tratta di discipline con finalità diverse, e la semplificazione fiscale non incide sulla qualifica di imprenditore commerciale non piccolo.
Una seconda questione riguarda la durata dell’obbligo. Esso non cessa per la semplice inattività dell’impresa, ma soltanto con la cancellazione dal registro delle imprese: fino ad allora la contabilità va tenuta anche in assenza di operazioni, perché documenta lo stato patrimoniale. L’imprenditore che affida la tenuta a un professionista esterno resta inoltre tenuto a scegliere con cura il delegato e a vigilarne l’operato.
Le conseguenze dell’inosservanza sono rilevanti sia in sede penale, con la bancarotta documentale semplice o fraudolenta in caso di liquidazione giudiziale, sia in sede civile, nelle azioni di responsabilità contro gli amministratori. In quest’ultimo ambito l’assenza di contabilità non consente da sola di imputare all’amministratore l’intero dissesto, ma rende più difficile la sua difesa e può giustificare criteri presuntivi o equitativi di liquidazione del danno.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
Gli artt. 2215 e 2215-bis c.c. disciplinano le modalità di tenuta, anche informatica, delle scritture; gli artt. 2216 e 2217 c.c. definiscono il contenuto del libro giornale e del libro degli inventari; l’art. 2219 c.c. impone una tenuta ordinata, senza spazi in bianco né abrasioni; l’art. 2220 c.c. fissa in dieci anni l’obbligo di conservazione. Gli artt. 2709 e 2710 c.c. regolano l’efficacia probatoria delle scritture contro e a favore dell’imprenditore, e l’art. 634 c.p.c. ne consente l’uso nel procedimento monitorio. Per le società di capitali gli artt. 2421 e 2478 c.c. aggiungono i libri sociali obbligatori. Sul piano penale l’inosservanza rileva ai fini dei reati di bancarotta documentale previsti dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (artt. 322 e 323 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), che hanno preso il posto degli artt. 216 e 217 della legge fallimentare.