Art. 2212 c.c. Poteri dei commessi relativi agli affari conclusi

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Per gli affari da essi conclusi, i commessi dell’imprenditore sono autorizzati a ricevere per conto di questo le dichiarazioni che riguardano l’esecuzione del contratto e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali.

2. Sono altresì legittimati a chiedere i provvedimenti cautelari nell’interesse dell’imprenditore.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.