Art. 2211 c.c. Poteri di deroga alle condizioni generali di contratto

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. I commessi, anche se autorizzati a concludere contratti in nome dell’imprenditore, non hanno il potere di derogare alle condizioni generali di contratto o alle clausole stampate sui moduli dell’impresa, se non sono muniti di una speciale autorizzazione scritta.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.