Art. 2080 c.c. Colonia parziaria e affitto con obbligo di miglioria

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Nei contratti individuali di colonia parziaria e di affitto a coltivatore diretto, con obbligo di miglioria, conservano efficacia le clausole difformi dalle disposizioni del contratto collettivo stipulato durante lo svolgimento del rapporto.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.