Art. 2080 c.c. Colonia parziaria e affitto con obbligo di miglioria
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Nei contratti individuali di colonia parziaria e di affitto a coltivatore diretto, con obbligo di miglioria, conservano efficacia le clausole difformi dalle disposizioni del contratto collettivo stipulato durante lo svolgimento del rapporto.