Art. 2073 c.c. Denunzia

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La denunzia del contratto collettivo deve farsi almeno tre mesi prima della scadenza.

2. Se, avvenuta la denunzia, le associazioni professionali non hanno, un mese prima della scadenza, provveduto alla stipulazione e al deposito del nuovo contratto collettivo, ed è rimasto infruttuoso l’esperimento di conciliazione previsto nell’art. 412 del codice di procedura civile, può essere adita la magistratura del lavoro per la formazione di nuove condizioni di lavoro.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.