Art. 2030 c.c. Obbligazioni del gestore

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il gestore è soggetto alle stesse obbligazioni che deriverebbero da un mandato.

2. Tuttavia il giudice, in considerazione delle circostanze che hanno indotto il gestore ad assumere la gestione, può moderare il risarcimento dei danni ai quali questi sarebbe tenuto per effetto della sua colpa.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.