Art. 2028 c.c. Obbligo di continuare la gestione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Chi, senza esservi obbligato, assume scientemente la gestione di un affare altrui, è tenuto a continuarla e a condurla a termine finchè l’interessato non sia in grado di provvedervi da se stesso.

2. L’obbligo di continuare la gestione sussiste anche se l’interessato muore prima che l’affare sia terminato, finchè l’erede possa provvedere direttamente.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.