Art. 1991 c.c. Cooperazione di più persone
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Se l’azione è stata compiuta da più persone separatamente, oppure se la situazione è comune a più persone, la prestazione promessa, quando è unica, spetta a colui che per primo ne ha dato notizia al promittente.