Art. 1988 c.c. Promessa di pagamento e ricognizione di debito
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall’onere di provare il rapporto fondamentale. L’esistenza di questo si presume fino a prova contraria.