Art. 1988 c.c. Promessa di pagamento e ricognizione di debito

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall’onere di provare il rapporto fondamentale. L’esistenza di questo si presume fino a prova contraria.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.