Art. 1934 c.c. Competizioni sportive

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Sono eccettuati dalla norma del primo comma dell’articolo precedente, anche rispetto alle persone che non vi prendono parte, i giuochi che addestrano al maneggio delle armi, le corse di ogni specie e ogni altra competizione sportiva.

2. Tuttavia il giudice può rigettare o ridurre la domanda, qualora ritenga la posta eccessiva.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.