Art. 1933 c.c. Mancanza di azione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Non compete azione per il pagamento di un debito di giuoco o di scommessa, anche se si tratta di giuoco o di scommessa non proibiti.

2. Il perdente tuttavia non può ripetere quanto abbia spontaneamente pagato dopo l’esito di un giuoco o di una scommessa in cui non vi sia stata alcuna frode. La ripetizione è ammessa in ogni caso se il perdente è un incapace.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1933 c.c. apre il capo dedicato al giuoco e alla scommessa e ne fissa la regola fondamentale: il debito di gioco non è azionabile in giudizio, ma ciò che è stato spontaneamente pagato non può essere ripetuto. Si tratta dello schema dell’obbligazione naturale (art. 2034 c.c.), un rapporto che l’ordinamento non protegge con l’azione ma riconosce come giusta causa del pagamento eseguito.

La scelta esprime una posizione di neutralità: il gioco non è vietato in sé, ma non è ritenuto meritevole della tutela giudiziale, perché non realizza un interesse socialmente apprezzabile e comporta rischi di rovina economica. La regola vale anche per i giochi e le scommesse «non proibiti»; per quelli vietati dalla legge penale (gioco d’azzardo abusivo, artt. 718 ss. c.p.) l’assenza di tutela deriva anche dall’illiceità. Il testo è quello originario del 1942.

Contenuto della disposizione

La norma contiene tre regole.

  • Mancanza di azione (primo comma): il vincitore non può agire in giudizio per ottenere il pagamento della vincita, né con l’azione ordinaria né in via monitoria.
  • Irripetibilità (secondo comma, primo periodo): il perdente che abbia pagato spontaneamente, dopo l’esito del gioco, non può chiedere la restituzione. Occorrono tre condizioni: spontaneità del pagamento (senza coazione), posteriorità rispetto all’esito, assenza di frode nel gioco.
  • Tutela dell’incapace (secondo comma, secondo periodo): la ripetizione è sempre ammessa se il perdente è un incapace, anche quando il pagamento è stato spontaneo e il gioco regolare.

Il pagamento anticipato della posta, prima dell’esito, non rientra nella regola dell’irripetibilità come pagamento «dopo l’esito», mentre la frode nel gioco consente sempre la ripetizione.

Profili applicativi

Il contenzioso più frequente non riguarda il debito di gioco in senso stretto, ma gli atti collegati: assegni emessi per acquistare fiches al casinò, prestiti concessi al giocatore, riconoscimenti di debito. La giurisprudenza estende la regola dell’art. 1933 c.c. a questi atti quando sono funzionalmente collegati al gioco e il creditore ha un interesse diretto alla partecipazione al gioco del debitore. È il caso della casa da gioco che vende a credito le fiches: il debito per il loro acquisto è trattato come debito di gioco, e si presume che le fiches siano state usate per giocare.

Non basta, invece, che il mutuante sappia che il denaro sarà giocato: il prestito di un terzo estraneo all’alea del gioco resta un mutuo autonomo e il credito è azionabile. Le soluzioni dipendono dall’accertamento in fatto del rapporto tra creditore e gioco, e chi invoca l’art. 1933 c.c. per sottrarsi al pagamento deve provare che il debito deriva effettivamente dal gioco.

La regola non costituisce principio di ordine pubblico internazionale: è stata perciò ammessa la delibazione di sentenze straniere di condanna al pagamento di debiti contratti in casinò esteri legalmente autorizzati.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. II, ord. 19 gennaio 2024, n. 2053: l’acquisto di fiches dalla casa da gioco con assegni o denaro integra un debito di gioco non azionabile, per lo stretto collegamento tra la cessione della moneta di gioco e il gioco organizzato dal cedente; le fiches si presumono utilizzate per giocare, e spetta al casinò provare un impiego diverso.
  • Cassazione civile, sez. III, 2 aprile 2014, n. 7694: la disciplina dell’art. 1933 c.c. si estende a mutui, dazioni di denaro e riconoscimenti di debito solo se funzionalmente collegati al gioco, con un interesse diretto del creditore alla partecipazione del debitore; la mera consapevolezza della destinazione al gioco non basta.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 15 settembre 2023, n. 26646: la regola non si applica al mutuo o alla vendita a credito di fiches da parte del gestore quando questi non partecipa al gioco in antagonismo con il giocatore né è destinatario del suo risultato, come nei giochi svolti tra giocatori.
  • Cassazione civile, sez. III, 2 luglio 2019, n. 17686: perché il prestito sia assimilato alla posta di gioco occorre che il mutuante partecipi al gioco o ne sia destinatario del risultato, condividendone l’alea; il controllo societario del casinò sulla finanziaria che ha prestato il denaro non basta di per sé.
  • Cassazione civile, sez. I, 27 settembre 2012, n. 16511: la mancanza di azione per i debiti di gioco è una scelta di compromesso del legislatore e non esprime un principio di ordine pubblico internazionale, sicché può essere riconosciuta in Italia la sentenza straniera che condanna al pagamento di un debito sorto presso un casinò legalmente autorizzato all’estero.
  • Cassazione civile, sez. III, 29 settembre 2011, n. 19873: chi invoca l’art. 1933 c.c. per sottrarsi al pagamento ha l’onere di provare che la promessa o il pagamento si riferiscono a un debito di gioco.

Rapporti con altre norme

L’art. 1933 c.c. è applicazione dell’art. 2034 c.c. sulle obbligazioni naturali. Gli artt. 1934 e 1935 c.c. ne delimitano l’ambito, accordando azione per i giochi che addestrano al maneggio delle armi, per le corse e gli altri giochi di destrezza fisica, nonché per le lotterie legalmente autorizzate. La ripetizione da parte dell’incapace si collega alle regole sulla capacità (artt. 2 e 414 ss. c.c.), quella per frode ai principi sull’indebito (art. 2033 c.c.). Sul versante penale rilevano gli artt. 718-722 c.p. sul giuoco d’azzardo.