Art. 1933 c.c. Mancanza di azione
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Non compete azione per il pagamento di un debito di giuoco o di scommessa, anche se si tratta di giuoco o di scommessa non proibiti.
2. Il perdente tuttavia non può ripetere quanto abbia spontaneamente pagato dopo l’esito di un giuoco o di una scommessa in cui non vi sia stata alcuna frode. La ripetizione è ammessa in ogni caso se il perdente è un incapace.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1933 c.c. apre il capo dedicato al giuoco e alla scommessa e ne fissa la regola fondamentale: il debito di gioco non è azionabile in giudizio, ma ciò che è stato spontaneamente pagato non può essere ripetuto. Si tratta dello schema dell’obbligazione naturale (art. 2034 c.c.), un rapporto che l’ordinamento non protegge con l’azione ma riconosce come giusta causa del pagamento eseguito.
La scelta esprime una posizione di neutralità: il gioco non è vietato in sé, ma non è ritenuto meritevole della tutela giudiziale, perché non realizza un interesse socialmente apprezzabile e comporta rischi di rovina economica. La regola vale anche per i giochi e le scommesse «non proibiti»; per quelli vietati dalla legge penale (gioco d’azzardo abusivo, artt. 718 ss. c.p.) l’assenza di tutela deriva anche dall’illiceità. Il testo è quello originario del 1942.
Contenuto della disposizione
La norma contiene tre regole.
Il pagamento anticipato della posta, prima dell’esito, non rientra nella regola dell’irripetibilità come pagamento «dopo l’esito», mentre la frode nel gioco consente sempre la ripetizione.
Profili applicativi
Il contenzioso più frequente non riguarda il debito di gioco in senso stretto, ma gli atti collegati: assegni emessi per acquistare fiches al casinò, prestiti concessi al giocatore, riconoscimenti di debito. La giurisprudenza estende la regola dell’art. 1933 c.c. a questi atti quando sono funzionalmente collegati al gioco e il creditore ha un interesse diretto alla partecipazione al gioco del debitore. È il caso della casa da gioco che vende a credito le fiches: il debito per il loro acquisto è trattato come debito di gioco, e si presume che le fiches siano state usate per giocare.
Non basta, invece, che il mutuante sappia che il denaro sarà giocato: il prestito di un terzo estraneo all’alea del gioco resta un mutuo autonomo e il credito è azionabile. Le soluzioni dipendono dall’accertamento in fatto del rapporto tra creditore e gioco, e chi invoca l’art. 1933 c.c. per sottrarsi al pagamento deve provare che il debito deriva effettivamente dal gioco.
La regola non costituisce principio di ordine pubblico internazionale: è stata perciò ammessa la delibazione di sentenze straniere di condanna al pagamento di debiti contratti in casinò esteri legalmente autorizzati.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1933 c.c. è applicazione dell’art. 2034 c.c. sulle obbligazioni naturali. Gli artt. 1934 e 1935 c.c. ne delimitano l’ambito, accordando azione per i giochi che addestrano al maneggio delle armi, per le corse e gli altri giochi di destrezza fisica, nonché per le lotterie legalmente autorizzate. La ripetizione da parte dell’incapace si collega alle regole sulla capacità (artt. 2 e 414 ss. c.c.), quella per frode ai principi sull’indebito (art. 2033 c.c.). Sul versante penale rilevano gli artt. 718-722 c.p. sul giuoco d’azzardo.