Art. 1930 c.c. Diritto del riassicurato in caso di liquidazione coatta amministrativa

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato, il riassicuratore deve pagare integralmente l’indennità dovuta al riassicurato, salva la compensazione con i premi e gli altri crediti.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.